Sui redditi fondiari degli immobili sfitti non IRPEF ma IMU, in virtù della sua funzione di tassa sostitutiva

Pubblicato il 21 marzo 2013 Una circolare dell’Amministrazione finanziaria, la n. 5 dell’11 marzo 2013, porta precisazioni sull’Imu, titolando: “Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi – Chiarimenti”. Chiarimenti che, principalmente, interessano gli effetti sostitutivi dell’Irpef, per gli anni dal 2012 al 2014.

L’Imposta municipale propria - stabilisce l’articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2011 - “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati …”.

La novità non solo cancella l’Irpef sui redditi fondiari dei beni - immobili e terreni - non affittati o non locati, comporta anche l’abbassamento del reddito imponibile Irpef, uscendo dal computo la componente immobiliare prodotta dal bene.
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