Sui riscatti coefficienti più cari

Pubblicato il 29 aprile 2008

La legge 247 del 2007 sul welfare agevola il riscatto del corso di laurea e dei titoli equivalenti. Allunga a dieci anni (da cinque) il periodo di versamento, senza aggravio di interessi, ma limitatamente alle domande presentate dal 2008. Perciò, se si intende accedere alla nuova disciplina, l’istanza inviata negli anni passati va ritirata in favore di una nuova richiesta. Il conseguimento dell’attestato di laurea nel 1995 comporta il rincaro dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica. Per le domande di riscatto dei periodi di studio presentate quest’anno da soggetti con un reddito non superiore a 2.841 euro e famiglia a carico, vige un regime fiscale a doppio binario, che distingue tra chi risulta iscritto ad un ente pubblico di previdenza – che vede applicate al proprio caso le norme del TUIR, in virtù delle quali il costo del riscatto può esser dedotto dal reddito imponibile della persona che sostiene l’onere – e chi ancora non è iscritto a forme previdenziali, per lo più neolaureati che possono presentare l’istanza nel periodo tra il conseguimento del titolo e l’inizio dell’attività lavorativa.

Di norma, la detrazione d’imposta risulta meno conveniente della deduzione dal reddito: questa fa conseguire un risparmio di imposta più elevato di quella, tanto ai fini Irpef (23% come minimo) quanto delle addizionali per tributi locali (sui quali non può applicarsi la detraibilità al 19%).

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