Sui servizi esenzioni allargate

Pubblicato il 27 novembre 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 343 del 23 novembre stabilito che anche la stabile organizzazione di una società con sede in un altro stato membro dell’Unione europea, appartenente ad un gruppo bancario comunitario, può fatturare in regime di esenzione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 133/99, le prestazioni di servizi di carattere ausiliario rese alle altre società del gruppo. Nella risoluzione viene spiegato che le prestazioni ausiliarie rese dalla stabile organizzazione sono pur sempre imputabili alla casa madre, poiché come stabilito dalla Corte di giustizia con la sentenza C-210/04 del 23 marzo 2006, un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla casa madre, non deve essere considerato un soggetto passivo.

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