Sul Cimp la competenza è del giudice tributario

Pubblicato il 09 maggio 2009

La Corte costituzionale, con sentenza n. 141 dell'8 maggio 2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in ordine all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di disposizioni sul processo tributario. Secondo i giudici genovesi, la detta norma violerebbe l'art. 102 della Costituzione in quanto, attribuendo espressamente alla cognizione delle commissioni tributarie, controversie non aventi ad oggetto un tributo, quali quelle relative al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), “fa venire meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario”. La Consulta ha però risposto che, in considerazione delle caratteristiche strutturali e funzionali del Cimp, tale tipo di prelievo non può essere inquadrato tra le entrate non tributarie costituendo, per contro, “una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima”.

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