Sul consolidato l’ombra degli enti di comodo

Pubblicato il 09 marzo 2007

La società consolidante Alfa chiede di conoscere se in sede di compilazione del modello Cnm 2006 possa indicare nella sezione I del quadro Nf il reddito imponibile trasferito dalla consolidata Beta e determinato in virtù delle regole delle società di comodo e nella sezione II, rigo Nf9, colonna 2, l’ammontare degli interessi passivi resi indeducibili dalla Beta e da essa indicati nel rigo Gn33 del proprio modello Unico.

Va evidenziato che la società consolidata (Beta), controllata dalla consolidante (Alfa), ha chiuso il bilancio 2005 con una forte perdita soprattutto da interessi passivi, fiscalmente indeducibili per pro-rata patrimoniale (articolo 97 del Tuir) causato dalla partecipazione in una terza società, Gamma, compresa nel consolidamento. In Unico 2006 di Beta viene effettuata una variazione in aumento per il corrispondente importo, tuttavia la società risulta in perdita fiscale e, per giunta, non operativa ai sensi della legge 724/1994. Di conseguenza, essa determina il reddito imponibile proprio in base a queste norme.

Alfa vorrebbe indicare l’importo degli interessi passivi indeducibili per pro-rata patrimoniale tra le variazioni in diminuzione, in sede di consolidamento.

Ebbene, la risoluzione 36/E – 8 marzo 2007 – replica all’interpellante Alfa che ove il reddito di una consolidata non operativa, come determinato in base alla disciplina delle società di comodo, venga trasferito all’imponibile di gruppo, la società consolidante (per l’appunto Alfa) non può effettuare variazioni in diminuzione per rettificare l’imponibile.

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