Sull'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria è il giudice ordinario a decidere

Pubblicato il 20 gennaio 2011 Secondo il Tar della Calabria, Sede di Catanzaro – sentenza breve n. 43 del 13 gennaio 2011 - in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Ed infatti – precisano i giudici calabresi – nelle controversie di specie vengono in questione “atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (articolo 5, secondo comma, del Decreto legislativo n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi né l’inerenza a procedure concorsuali (articolo 63 del Decreto legislativo n. 165/2001), causa l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né altre categorie di attività autoritativa (articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto legislativo)”.

Proprio in funzione di ciò, il Tar Calabria ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da un docente per l'annullamento del verbale di un incontro con il quale era stato confermato il testo dell’articolo 16 del Contratto Collettivo Regionale Decentrato sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/2011.
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