Sull'affido condiviso le distanze non contano

Pubblicato il 03 dicembre 2010 Con sentenza n. 24526 depositata lo scorso 2 dicembre 2010, la Cassazione civile ha accolto il ricorso presentato da un padre che si era opposto all'affidamento esclusivo della figlia alla ex convivente rumena, per come disposto dai giudici del Tribunale di Brescia.

Secondo la difesa dell'uomo, l'affidamento monogenitoriale era da considerare un'ipotesi residuale, da disporre solo in presenza di circostanze tali da far ritenere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del minore come nelle ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori. In secondo luogo, l'obiettiva lontananza delle abitazioni dei due genitori non poteva costituire ragione di deroga all'affidamento bigenitoriale.

Assunti, questi, condivisi dai giudici di legittimità, i quali hanno sottolineato come “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”. Sulla circostanza della distanza tra le abitazioni dei genitori, la Corte ha quindi precisato che la stessa “non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.
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