Sulle quote il Fisco si salva con la carta

Pubblicato il 19 ottobre 2008

Elementi di criticità e confusone vengono segnalati in merito alla nuova disposizione sul trasferimento di quote di Srl dettata dalla circolare 58/E/2008. Con tale circolare il documento informatico con firma digitale e marca temporale viene a rappresentare il titolo per l’iscrizione nel Registro imprese. Così, le Entrate saranno alle prese con la gestione della tassazione di un file (formato .m7m che contiene un file PDF/A).

La questione è superata dalle Entrate, secondo l’autore dell’articolo e di molti operatori, in modo farraginoso. È previsto il deposito di un esemplare cartaceo, oltre al CD/DVD con il documento informatico, che per avere lo stesso valore giuridico dell’originale deve essere autenticato dal pubblico ufficiale.

Ma il documento cartaceo risulterà privo di sottoscrizione, in quanto la firma digitale “evapora” al momento della stampa, pertanto sarà una “mera” copia priva di valore giuridico. Inoltre, non si potrà neanche pensare di far apporre la firma autografa delle parti poiché il documento avrebbe valore di ulteriore originale cartaceo non conforme all’articolo 36, coma 1-bis del decreto legge 112/08 in quanto privo di firma digitale.

In merito all’imposta di bollo l’Agenzia spiega che verranno prodotte due copie cartacee conformi all’originale informatico redatte dal funzionario e i due contrassegni verranno apposti sulle due versioni cartacee, quella depositata dal richiedente e quella stampata dall’ufficio. Poi il documento cartaceo deve essere scannerizzato per fornire la prova del pagamento dell’imposta al Registro.

Secondo l’autore tale procedura poteva essere eliminata da un intervento normativo che, saltando il passaggio dall’Agenzia, consentisse alla Cdc di svolgere la funzione di sostituto d’imposta anche per imposta di registro come già avviene per il bollo.

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