Sulle ritenute in eccesso l’istanza è del dipendente

Pubblicato il 10 dicembre 2007

Con la sentenza n. 23886 del 19 novembre scorso, la corte di Cassazione ha respinto l’istanza di una società, accogliendo il ricorso del Fisco in virtù di due sentenze precedenti: la n. 8696/1996 e la n. 14922/2000. ha ribadito che anche se è il datore di lavoro che sbaglia nell’effettuare i versamenti, il debitore principale nei confronti dell’Erario è il percettore del reddito imponibile e solo a lui compete il diritto di ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso. Totalmente diversa l’impostazione della sentenza n. 14911/2007, in cui i giudici spiegavano che l’articolo 38 del Dpr 602/1973 prevede un doppio binario per recuperare le somme pagate erroneamente, attribuendo la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti diretti, sia al soggetto che ha effettuato il versamento diretto, sia al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy