Sulle ritenute ognuno pensa a sé

Pubblicato il 15 gennaio 2009 La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia esprime, in sentenza numero 9 del 13 dicembre 2008, il principio che nel caso che il sostituto d’imposta abbia omesso di versare le ritenute a titolo di acconto dell’Irpef, il percipiente non è responsabile in solido del debito, se ha dato prova – fornendo la copia del Cud (per i lavoratori dipendenti) o la certificazione di avvenuto versamento delle ritenute (per i lavoratori autonomi) - di aver verificato che il pagamento é avvenuto regolarmente.
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