Sulle società di comodo pesa l’immobile

Pubblicato il 21 agosto 2006

Il Dl 223/06, convertito nella legge 248/06, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, introduce una nuova stretta alla disciplina delle società non operative (di comodo), accentuando alcuni problemi già presenti nella precedente versione della norma - che dopo le modifiche introdotte - diventano di notevole rilevanza. In particolare, il decreto legge ha aumentato le percentuali per la verifica dell’operatività e quelle per la determinazione del reddito minimo. Inoltre, ha provveduto ad obbligare i contribuenti che ritengono di avere valide ragioni per non essere soggetti alle normative delle società di comodo a utilizzare lo strumento dell’interpello per ottenere una rilevanza ufficiale della prova contraria. Il rischio a questo punto è che un numero molto elevato di soggetti faccia ricorso all’interpello disapplicativo, mentre gli uffici potrebbero trovarsi nella situazione di non possedere i criteri per fornire le risposte ai contribuenti. L’articolo 35, comma 15, del Dl 223/06, riscrivendo completamente l’articolo 30 della legge n. 724/94 ha introdotto novità anche ai fini Iva per le società e gli enti non operativi. La finalità della nuova norma è quella di rendere più efficaci le disposizioni antielusive sulle società non operative, cioè quelle società che sono costituite solo per gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare beneficiando del regime fiscale previsto per le persone giuridiche. Pertanto, sono stati introdotti nuovi vincoli alla possibilità di utilizzare eventuali eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale Iva di tali società. Queste eccedenze infatti: non possono essere chieste a rimborso; non possono essere compensate con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241; non possono essere cedute a terzi ai sensi dell’articolo 1260 e seguenti del Codice civile.

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