Sulle somme restituite per carenza dei requisiti torna il diritto alla detrazione del 19%

Pubblicato il 03 agosto 2010

Un CAAF chiede al Fisco di conoscere l’esatto trattamento tributario da applicare ad un contribuente che ha ricevuto dalla Regione un contributo per l’acquisto della prima casa, mediante stipula di un mutuo ipotecario. Il contributo è stato erogato mediante abbattimento della quota interessi relativa d ogni rata di mutuo. Successivamente, la Regione ha richiesto al beneficiario la restituzione della somma concessa avendo verificato la mancanza dei presupposti soggettivi che avevano, inizialmente, permesso la concessione del prestito.

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 76/E del 2 agosto, specifica che le somme che il contribuente restituisce alla Regione rappresentano gli interessi passivi del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che in precedenza non erano stati detratti perché corrisposti dall’ente direttamente alla banca e, dunque, non a carico del contribuente.

Di conseguenza, alla domanda di quest’ultimo se la quota parte degli interessi non detratta – perché coperta dal contributo regionale – possa godere della detrazione del 19% nel periodo d’imposta in cui egli ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito, l’Agenzia risponde affermativamente.

Per le Entrate, la detrazione – essendo riferita agli interessi non detratti per effetto dei contributi regionali – spetta alle condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui il soggetto avrebbe potuto far valere il relativo onere, se non ci fosse stato l’intervento della Regione.

Ai fini della detrazione del 19%, le somme restituite potranno essere indicate nel modello di dichiarazione dei redditi Unico PF 2010 o nel 730/2010, tra gli oneri diversi da quelli specificatamente indicati nella relativa sezione degli oneri detraibili.

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