Sulle tariffe d'ingresso al centro storico decide il giudice ordinario
Pubblicato il 08 marzo 2011
Per le Sezioni unite di Cassazione – sentenza n.
5348 del 7 marzo 2011 – in materia di violazione della disciplina comunale del traffico, “
la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione”.
I giudici di legittimità hanno quindi affermato la giurisdizione del Giudice di pace con riferimento ad una controversia in cui un cittadino aveva contestato le tariffe per l'ingresso di motoveicoli e autoveicoli in determinate zone del centro storico, per come statuite dall'Ente comunale con apposita delibera.
Per la Corte, “
non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo”.