Superamento dell’orario part time e trasformazione in tempo pieno

Pubblicato il 07 aprile 2021

La sezione Lavoro del Tribunale di Udine, con sentenza del 25 marzo 2021, si occupa della sussistenza o meno di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra un lavoratore a cui si applica il contratto part time ed una multinazionale.

Trasformazione del tempo parziale in tempo pieno. I requisiti

Il dipendente ricorrente evidenzia che:

Pertanto, chiede accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno con la società datrice di lavoro ad iniziare dalla data di assunzione oltre al risarcimento del danno subito in misura corrispondente alle differenze retributive maturate in ragione della effettiva natura del rapporto di lavoro.

Il tribunale di Udine, nella sentenza del 25 marzo 2021, ritiene infondata la domanda presentata dal dipendente.

Viene accertato che, ai sensi delle clausole elastiche e flessibili, l’orario di lavoro può subire variazioni temporali, anche per quanto riguarda la durata.

Inoltre, per le prestazioni di lavoro supplementare e di lavoro straordinario è stabilita una retribuzione secondo quanto disposto dal CCNL in vigore e da eventuali accordi di livello aziendale stipulati. Infatti, si segnala che è stato sottoscritto l’accordo aziendale diretto a prevedere strumenti di flessibilità adeguati alla realtà produttiva caratteristica dello stabilimento, dovendo far fronte alla fluttuazione della domanda ed alla fabbricazione su commessa di un vasto numero di referenze con tempi di consegna stringenti.

Quindi, l’azienda ha elaborato un sistema di gestione della prestazione lavorativa dei dipendenti a tempo parziale adottando turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative.

Le parti hanno firmato un contratto individuale di lavoro che prevedeva espressamente l’articolazione dell’orario di lavoro in turni variabili, che venivano comunicati al lavoratore mediante affissione settimanale nell’apposita bacheca.

E’ stato poi rilevato che le ore prestate in eccesso venivano retribuite come straordinario e come lavoro supplementare, con le relative maggiorazioni.

Dall’altro lato, la società fa presente che non tutti i mesi veniva raggiunto il tetto delle ore mensili; in ogni caso, in busta paga erano inserite ore riferibili ad istituti “riempitivi”, al fine di erogare il minimo garantito.

Ciò, quindi, è prova che il lavoratore non ha sempre lavorato con un orario paragonabile a quello di un prestatore di lavoro a tempo pieno.

Trasformazione del tempo parziale in tempo pieno. Volontà di mutare stabilmente l'orario di lavoro

In ordine al richiamo all’orientamento della Suprema Corte di cassazione - sentenza n. 31342/18 – i giudici del Tribunale di Udine fanno presente che l’effettuazione costante di un orario di lavoro pari a quello a tempo pieno deve derivare, da un lato, dall’esistenza di una volontà di mutare stabilmente l'orario di lavoro e, dall'altra, deve essere sostenuto dalla mancanza di specifiche esigenze di organizzazione aziendale.

Nel caso esaminato, invece, non si ravvisa un comportamento negoziale concludente, nel senso di mutare stabilmente l'orario di lavoro ma, anzi, è stato adottato uno schema contrattuale apposito per far fronte alle frequenti variazioni di orario in basa alla fluttuazione della domanda.

In conclusione, deve essere rigettata la domanda principale diretta ad ottenere l’accertamento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

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