Figlio supera l’esame da avvocato? Mantenimento revocato

Pubblicato il 06 marzo 2018

I giudici di Cassazione hanno accolto il ricorso avanzato da un padre contro la decisione di merito che aveva rigettato la sua domanda di revoca o di riduzione dell’assegno di mantenimento che lo stesso era tenuto a versare al figlio maggiorenne.

Tra i motivi che l’uomo aveva dedotto come fatto nuovo, ai fini dell’accoglimento delle proprie istanze, vi era il superamento, da parte del figlio, dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, cui era seguita l’iscrizione del medesimo all’Albo degli avvocati nonché la frequentazione dello studio legale del fratello.

I giudici della Corte d’appello avevano ritenuto che detta circostanza non fosse sufficiente, da sola, a provare l’acquisita autonomia economica del figlio.

Erano state anche rigettate, in sede di merito, le richieste di informativa sui conti correnti e depositi bancari del novello avvocato in quanto ritenute esplorative nonostante l’appellante avesse prodotto in giudizio documentazione che attestava l’esistenza di rapporti di conto corrente tra lo stesso e gli istituti bancari indicati.

Cassazione: elementi presuntivi offerti da considerare

A fronte delle doglianze sollevate dal ricorrente, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 5088 del 5 marzo 2018, ha riconosciuto che la richiesta di informativa in oggetto era stata, in realtà, illegittimamente disattesa.

Rigettando queste richieste, infatti, la Corte d’appello non aveva consentito alla parte di essere ammessa a fornire la prova presuntiva del raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio maggiorenne.

Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per una nuova valutazione di merito.

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