Con riferimento al Superbonus 2025, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025, ha approvato la versione aggiornata del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la comunicazione telematica dell’opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito.
Il provvedimento riguarda esclusivamente le spese sostenute nel 2025 per interventi che rientrano nel perimetro del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020), in conformità alle limitazioni introdotte dalle norme sul cosiddetto blocco delle cessioni.
L’aggiornamento non si limita a modificare il modello, ma ribadisce le regole e le tempistiche per l’esercizio delle opzioni, uniformandole al quadro normativo vigente e semplificando alcuni elementi non più attuali. In particolare, viene recepita l’esclusione di ogni altro intervento con spese cedibili o scontabili nel 2025, motivo per cui dal nuovo modulo è stata eliminata la casella “Edilizia libera”.
Il provvedimento 321370/2025 sostituisce, per le spese sostenute nell’anno 2025, il precedente modello approvato con il provvedimento del 3 febbraio 2022 (come modificato il 10 giugno 2022), recependo le numerose modifiche normative che negli ultimi anni hanno inciso profondamente sull’ambito dei bonus edilizi e sulla circolazione dei crediti d’imposta.
Il cuore dell’aggiornamento è legato al fatto che, ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020, la cessione del credito e lo sconto in fattura sono oggi ammessi solo per le spese 2025 legate a interventi Superbonus. Viene dunque confermata l’esclusione definitiva dei cosiddetti “bonus minori”. Inoltre, in applicazione dell’articolo 4-bis, comma 7, del DL n. 39/2024, dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione delle rate residue di detrazione, cioè quelle successive alla prima.
Il restyling del modello non introduce nuove funzionalità, ma è piuttosto uno snellimento:
Restano invariate le regole attuative di fondo:
Per le spese sostenute nel 2025 che rientrano nel perimetro del Superbonus, la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo 2026.
Il provvedimento conferma che non sarà possibile avvalersi della “remissione in bonis”:
Soggetti incaricati dell’invio:
Per gli interventi che richiedono l’asseverazione ENEA, l’invio della comunicazione può avvenire solo dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta ENEA, pena lo scarto. E’ compito dell’Agenzia delle Entrate verificare telematicamente la presenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione.
Ricevuta e annullamento:
NOTA BENE: Qualora sia necessario correggere o annullare quanto comunicato, è possibile procedere entro il quinto giorno del mese successivo alla data di invio, inviando un nuovo modello in sostituzione integrale oppure cancellando la comunicazione precedente.
Obblighi informativi nei lavori condominiali:
Il provvedimento non si limita a disciplinare l’invio delle comunicazioni di opzione, ma dedica ampio spazio anche al riepilogo delle regole per l’utilizzo dei crediti di imposta derivanti dallo sconto in fattura o dalla prima cessione e per la loro eventuale circolazione successiva.
Una volta esercitata l’opzione, il credito maturato può essere:
Per le cessioni successive alla prima, il provvedimento ribadisce che:
Viene inoltre confermato che, per i crediti derivanti da opzioni esercitate in anni precedenti al 2025, si applicano le stesse regole di utilizzo e circolazione, ma vengono eliminate dal testo le disposizioni ormai superate da modifiche legislative intervenute.
In sintesi, l’Agenzia ha voluto accorpare in un unico documento sia le istruzioni operative per il 2025, sia le norme ancora valide per la gestione di crediti maturati negli anni passati, offrendo così agli operatori un quadro unitario e aggiornato, pur confermando le limitazioni già introdotte per contrastare l’uso distorto della cessione del credito.
Il provvedimento 321370/2025, dunque, segna un ulteriore passo verso la semplificazione e la concentrazione dell’operatività delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ormai circoscritte al solo Superbonus per le spese sostenute nel 2025. L’aggiornamento del modello è soprattutto una razionalizzazione: vengono eliminati campi e codici non più attuali, recepite le nuove regole che vietano la cessione delle rate residue e confermate le procedure di controllo già in vigore.
Di seguito una Tabella che riepiloga in modo schematico le novità introdotte dal provvedimento e utilizzabile dall’8 settembre 2025 (restano validi gli invii effettuati fino al 7 settembre con il modello previgente).
Aspetto | Regola / Novità |
---|---|
Ambito di applicazione | Solo spese 2025 per interventi Superbonus (art. 119 DL 34/2020) |
Modello | Nuova versione dal 8/9/2025 – sostituisce quella del 3/2/2022 (mod. 10/6/2022) |
Cosa è stato eliminato | Casella “Edilizia libera”, codici bonus minori, campi cessione rate residue |
Scadenza invio | 16/3/2026 – senza remissione in bonis |
Eccezioni | Comunicazioni di marzo 2026 modificabili fino al 5/4/2026 |
Chi invia | Soggetto con visto di conformità; amministratore di condominio o condòmino incaricato per parti comuni |
Asseverazioni ENEA | Invio possibile dal 5° giorno lavorativo dopo ricevuta ENEA, pena scarto |
Ricevuta | Entro 5 giorni dall’invio, disponibile in area riservata |
Cessioni successive | Ammesse nei limiti normativi; stesso profilo di utilizzo per il cessionario |
Utilizzo credito | Solo in compensazione con F24, senza rimborso |
Controlli | Verifica telematica asseverazioni e dati del visto di conformità |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".