Superbonus, contributo non spettante. Restituzione

Pubblicato il 29 gennaio 2024

Essendo esaurite le risorse a favore del Superbonus, si è deciso di ridurre dal 110 al 90 per cento la percentuale di detrazione dall’Irpef delle spese relative agli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del DL n. 34/2020 (“Rilancio”), dal 1° gennaio 2023.

Superbonus, contributo a fondo perduto per alcuni contribuenti

Ma, al fine di “compensare” gli effetti della riduzione del Superbonus è stato previsto di erogare un contributo a fondo perduto ai contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 e che si trovavano in determinate condizioni reddituali (possesso, nel 2022, di un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'immobile che è stato oggetto di interventi edilizi).

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2024 ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante, erogato ai soggetti suddetti.

Va detto che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023 ha definito i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento e con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332648 del 22 settembre 2023 sono stati individuati il contenuto informativo nonché le modalità e i termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Proprio con provvedimento prot. 332648/2023 è stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, vanno versate allo Stato con F24, esclusa la compensazione.

Con la regolarizzazione spontanea, oltre al contributo non spettante, dovranno essere corrisposti anche sanzioni e interessi; ci si può avvalere del ravvedimento operoso.

Versamento spontaneo delle somme: codici tributo

Come detto, la risoluzione n. 9 del 29 gennaio 2024 fissa i seguenti codici tributo per riversare spontaneamente la somma ricevuta indebitamente, sanzioni e interessi:

NOTA BENE: Va utilizzato il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

I codici tributo vanno evidenziati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione “CONTRIBUENTE”: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

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