Superbonus, sconto in fattura non perfezionato, come sanare l’errore

Pubblicato il 06 dicembre 2022

In materia di Superbonus, nella risposta ad interpello n. 581/2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come correggere una fattura emessa in cui sia stato indicato lo sconto in fattura anche se di fatto non erano ancora maturati i presupposti per consentire il valido esercizio della relativa opzione.

Superbonus. Omesso invio dell’opzione alle Entrate nei termini

A rivolgersi all’Amministrazione finanziaria sono due istanti proprietari di un immobile sul quale hanno fatto eseguire degli interventi di miglioramento dell’efficientamento energetico, a fronte dei quali è riconosciuto il diritto alla detrazione fiscale pari al 110%, il cosiddetto Superbonus.

A seguito di una prima parte di esecuzione dei lavori nel 2021, è stata emessa una fattura per un primo Sal di Superbonus, con l’indicazione dello sconto in fattura anche se non erano ancora maturati i presupposti per il valido esercizio della relativa opzione.

Infatti, dopo l’emissione del documento, l’opzione per lo sconto non era stata esercitata, dato che a causa delle molte incertezze interpretative, si era deciso di rilasciare l’asseverazione solo alla fine dei lavori, previsti a giugno 2022.  

I due istanti, quindi, in assenza dell’asseverazione e del visto di conformità da parte del professionista incaricato, non hanno potuto inviare, nei termini previsti, la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, che doveva arrivare entro il 29 aprile 2022.

Per tale ragione, richiedono come sanare la fattura già rilasciata e se sia necessario emettere, a sua correzione, una nota di credito.

Superbonus. Indicazione sconto in fattura errato, come correggere?

Nella risposta n. 581 del 5 dicembre 2022, l’Agenzia richiama la normativa che ha regolato l’agevolazione fiscale del Superbonus secondo cui:

  1. affinché l'opzione per lo ''sconto in fattura'' o per la ''cessione del credito'' risulti perfezionata, il comma 1 ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 stabilisce che il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione circa la congruità delle spese sostenute;
  2. l'opzione per lo ''sconto in fattura'' deve risultare espressamente nella fattura che documenta le spese ''scontate'', mentre entrambe le opzioni devono altresì essere comunicate telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione (termine posticipato al 29 aprile per l'anno 2022);
  3. l'opzione è inefficace nei confronti dell'Agenzia se non è stata comunicata nei termini e con le modalità richieste.

A tal punto, l’Agenzia come già chiarito in una precedente risposta ad interpello, la n. 385/2022, ritiene che non sia condivisibile la proposta dei due istanti di emettere una nota di variazione in diminuzione per correggere il precedente documento contabile e, conseguentemente, emettere una nuova fattura.  

NOTA BENE: La mancata annotazione dello sconto in esame non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa.

Inoltre, constata l’Agenzia che nel caso in esame non ci sono i presupposti per emettere una nota di credito a storno della fattura, come indicato dal decreto Iva (articolo 26 Dpr n. 633/1972) in quanto il documento contabile, riportando correttamente l’imponibile e la relativa Iva, è privo di errori dal punto di vista fiscale.

ATTENZIONE: La fattura è corretta e non va riemessa.

Come si può rimediare allora a tale errore?

Secondo le conclusioni della risposta ad interpello n. 581/2022, il prestatore può comunque integrare l'originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto ­ non perfezionatosi a causa del mancato invio nei termini della comunicazione e rilevare il ''quantum'' da saldare.

I contribuenti istanti, quindi, potranno effettuare il saldo nel 2022 e fruire della detrazione o optare per la cessione del credito allo stesso fornitore o a terzi, al più tardi entro il 23 marzo, data di vigenza dell’agevolazione.

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