Bonus facciate. Fattura senza opzione per sconto, come procedere

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Bonus facciate. Fattura senza opzione per sconto, come procedere

Non è possibile integrare con nota di variazione la fattura relativa ad interventi del bonus facciate, emessa erroneamente senza l’indicazione dello sconto in fattura. Lo fa presente l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 385 del 20 luglio 2022 fornita in seguito ad una richiesta di chiarimento in cu si spiega che è stata emessa erroneamente una fattura per bonus facciate senza applicare lo sconto del 90 per cento.  

Il committente - persona fisica beneficiaria del bonus facciate - ha saldato nel 2021 il 10% del corrispettivo totale in fattura con c.d. “bonifico parlante”. Il 90% della fattura doveva essere lo sconto praticato dal fornitore corrispondente alla detrazione spettante, ma non fruito perché accortosi dell’errore sulla fattura.

Si chiede, quindi, di modificare con una nota di variazione, ex art. 26 Decreto Iva, la fattura originariamente emessa al fine di integrare la stessa con l'espressa indicazione dello "sconto" praticato.

Fattura del bonus facciate senza sconto: no alla nota di variazione

La risposta dell’Agenzia non è diretta ad accogliere quanto proposto. Non vi sono, infatti, gli estremi per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura in quanto il documento è valido perché riporta l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito, e la corrispondente imposta, calcolata sull'intero corrispettivo al lordo dello sconto. La mancanza dell’annotazione dello sconto non pregiudica la validità fiscale della fattura.

Va rilevato, quindi, che senza l’indicazione dell’ammontare dello sconto pattuito, l'opzione per il contributo sotto forma di sconto non può considerarsi perfezionata, anche per il fatto che non vi è stato il pagamento dei lavori per l'intero.

I passi per recuperare l'agevolazione

Il committente dovrà rinunciare allo sconto in fattura ma l’Agenzia fornisce indicazioni per recuperare, in presenza degli altri requisiti, l’agevolazione:

  • relativamente al 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l’esecuzione dell’intervento (documentate tramite bonifico c.d. “parlante”) mediante fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021 (senza possibilità di cessione della relativa detrazione, non essendo stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei tempi stabiliti);
  • per quanto riguarda il restante 90% del corrispettivo documentato nella fattura, se pagato nel 2022, mediante detrazione dall’imposta lorda nella misura del 60% nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, o mediante cessione del credito  (previo esercizio della relativa opzione) nei confronti di altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante.
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