L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, è tornata a chiarire alcuni profili applicativi di particolare rilievo relativi all’accesso al Superbonus 110% per interventi edilizi realizzati nei territori colpiti da eventi sismici, con specifico riferimento all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Il documento di prassi interviene sul complesso rapporto tra la spettanza del contributo pubblico per la ricostruzione post-sisma e la possibilità di fruire della detrazione del 110%, fornendo indicazioni utili per i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione in presenza di immobili danneggiati da eventi calamitosi.
In particolare, la risoluzione chiarisce che la detrazione maggiorata può essere riconosciuta anche in assenza della richiesta del contributo pubblico o di una sua formale rinuncia, salvo i casi in cui la normativa prevede condizioni specifiche per l’accesso al raddoppio dei limiti di spesa. L’intervento dell’Amministrazione finanziaria offre quindi un importante contributo interpretativo, volto a definire i confini applicativi del Superbonus nei contesti di ricostruzione post-sisma e a risolvere dubbi ricorrenti sulla cumulabilità tra agevolazione fiscale e contributi commissariali.
La risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025 prende avvio dal quesito formulato da un contribuente coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria di un immobile residenziale dichiarato parzialmente inagibile a seguito del terremoto verificatosi il 13 giugno 2013. L’inagibilità è stata accertata mediante scheda AeDES con esito C, insieme alla relativa ordinanza sindacale, che hanno certificato il nesso causale diretto tra il danno riportato e l’evento sismico.
L’istante rappresenta che l’immobile non è adibito ad abitazione principale e che, per cause non dipendenti dalla volontà dei proprietari, non è mai stato possibile accedere ai contributi pubblici per la ricostruzione previsti dal D.L. n. 189/2016. Per poter usufruire del Superbonus sismico, è stata comunque inoltrata una comunicazione di rinuncia ai contributi pubblici, sebbene tale contributo non fosse concretamente spettante.
I proprietari intendono eseguire interventi di riparazione dei danni, miglioramento della classe sismica e messa in sicurezza statica e antisismica, attività ricomprese nel perimetro applicativo dei commi 8-ter, 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Il contribuente chiede all’Amministrazione se possa:
Per rispondere al quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce preliminarmente il quadro normativo applicabile, richiamando l’articolo 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, la risoluzione concentra l’attenzione sul comma 8-ter, disposizione che disciplina la proroga dell’aliquota del 110% per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a decorrere dal 1° aprile 2009, situati in Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Tale comma consente la fruizione del Superbonus fino al 31 dicembre 2025, purché ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti.
La risoluzione evidenzia che il comma 8-ter opera in coordinamento con altri commi dell’articolo 119:
Per delineare correttamente la portata delle norme e le interazioni tra contributi commissariali e detrazione fiscale, l’Agenzia richiama inoltre i chiarimenti già forniti nelle circolari n. 23/E del 2022 e n. 17/E del 2023, che hanno definito, rispettivamente, i criteri di cumulabilità tra contributi pubblici e detrazioni fiscali e l’ambito soggettivo di fruizione del beneficio da parte dei familiari conviventi.
Nel fornire risposta all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ribadisce i presupposti fondamentali che consentono di fruire del Superbonus 110% per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici ai sensi del comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Tale disposizione costituisce una disciplina speciale rispetto al regime ordinario del Superbonus e richiede la presenza congiunta di specifici requisiti oggettivi e soggettivi.
In particolare, l’applicazione dell’aliquota maggiorata presuppone che:
La risoluzione sottolinea che tali condizioni devono essere integralmente soddisfatte al fine di accedere al regime di favore previsto dal comma 8-ter, ferma restando la necessità di rispettare ogni ulteriore requisito tecnico e documentale previsto dalla normativa di settore.
La risoluzione n. 66/E/2025 chiarisce in modo inequivocabile che il diritto al contributo pubblico per la ricostruzione non costituisce un presupposto per accedere al Superbonus 110% previsto dal comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio. L’Agenzia, richiamando anche i precedenti indirizzi di prassi, specifica che:
Il contributo per la ricostruzione rileva dunque esclusivamente:
Ne deriva che:
Il diritto al contributo per la ricostruzione, così come l’eventuale rinuncia allo stesso, non costituiscono condizioni necessarie per accedere al Superbonus 110% ai sensi del comma 8-ter.
L’unico nesso rilevante ai fini dell’agevolazione è quello tra l’inagibilità dell’immobile e l’evento sismico, che deve essere adeguatamente certificato tramite scheda AeDES o documentazione equivalente. Tale nesso causale riguarda l’evento dannoso e non il contributo pubblico.
Il secondo quesito posto dall’istante riguarda la corretta individuazione del soggetto legittimato a fruire della detrazione nel caso in cui la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS) sia intestata al coniuge proprietario o comproprietario dell’immobile, mentre le spese per gli interventi siano sostenute dal familiare convivente.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti già forniti nella circolare n. 17/E del 2023, relativi alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In tale documento è stato precisato che la detrazione spetta anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile, purché sostenga effettivamente le spese e ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla normativa, anche se il titolo abilitativo edilizio risulta intestato al proprietario.
Questi principi, afferma l’Agenzia, trovano applicazione anche con riferimento al Superbonus, in quanto compatibili con la struttura dell’agevolazione e coerenti con la ratio del beneficio, che tutela la posizione di chi sostiene la spesa e possiede un titolo idoneo a intervenire sull’immobile.
Pertanto, la risoluzione conferma che:
| Aspetto esaminato | Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate |
|---|---|
| Rapporto con contributi per la ricostruzione | Il Superbonus 110% è indipendente dalla spettanza del contributo pubblico, salvo il caso del raddoppio dei massimali previsto dal comma 4-ter. |
| Tipologia di immobile | L’agevolazione spetta anche per immobili non adibiti a prima casa, purché residenziali. |
| Nesso causale sisma–danno | Il danno deve essere certificato tramite scheda AeDES (esito B, C o E) o documento equivalente che attesti l’inagibilità derivante dal sisma. |
| Spese agevolabili | Sono detraibili esclusivamente le spese rimaste a carico del contribuente e non coperte da contributi pubblici. |
| Intestazione della CILAS | La CILAS può essere intestata al proprietario o comproprietario; la detrazione spetta anche al familiare convivente che sostiene le spese. |
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