TAR: integrazioni salariali FSBA anche senza iscrizione

Pubblicato il 30 dicembre 2020

Con la sentenza 24 dicembre 2020, n. 13962, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio conferma l'illegittimità della richiesta di iscrizione e del conseguente obbligo contributivo per le imprese artigiane che richiedono i trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, i ricorrenti hanno sollevato l'illegittimità della delibera n. 1/2020 del FSBA, nonché delle successive delibere relative alle modalità operative adottate dal Fondo e dell'accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, in quanto in contrasto con il principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Carta Costituzionale e degli artt. 27 e ss., Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella parte in cui l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale sia riservato alle imprese iscritte al predetto fondo bilaterale pur trattandosi di un vincolo obbligatorio di origine contrattuale che impegna le sole parti aderenti al sistema della bilateralità.

In tal senso, per "iscrizione" al predetto fondo per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale non deve intendersi un fatto giuridicamente rilevante, ma un mero adempimento di carattere burocratico per l'accesso alla piattaforma che permette di presentare l'istanza, non potendo, diversamente, essere espressione della volontà di adesione con contestuale e collegata obbligazione contributiva.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Formazione, Cassazionisti e spese di ricovero: bandi Cassa Forense in scadenza

16/01/2026

CIGS, NASpI e congedi parentali: prime istruzioni INPS per il 2026

16/01/2026

Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS

16/01/2026

Modello IVA 2026: approvazione, struttura e principali novità

16/01/2026

Codatorialità e licenziamento: rileva l’organico complessivo

16/01/2026

Fondoprofessioni: fino a 20.000 euro per piani formativi monoaziendali

16/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy