Tarsu “differenziata” in albergo

Pubblicato il 19 gennaio 2009 Con la sentenza 616/09/08, la Commissione tributaria di Lecce è tornata sull’argomento della necessità di applicare agli alberghi la Tarsu con le stesse tariffe applicate per le abitazioni civili. Le nuove motivazioni si arricchiscono delle argomentazioni strettamente collegate alle riflessioni operate sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un albergatore della zona che si era visto notificare una cartella di pagamento per la Tarsu, in cui all’intero complesso alberghiero veniva applicata una tariffa differente da quella che il medesimo Comune pratica per le civili abitazioni. Secondo l’articolo 68 del Dlgs 507/93 è necessario che i Comuni adottino una classificazione dei diversi locali per la corretta applicazione della Tassa, effettuando una classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria. Dal momento che il Legislatore sembra aver dato una indicazione precisa ai Comuni nella formulazione dei tariffari, in cui non si opera nessuna distinzione tra alberghi e abitazioni civili, l’albergatore chiedeva di vedersi applicare una tariffa analoga a quella applicata dal Comune alle abitazioni. In realtà, il Comune aveva applicato una tariffa all’esercizio alberghiero molto superiore a quella delle civili abitazioni, riconoscendo che tale comportamento sarebbe del tutto in linea col criterio di omogeneità invocato dal Legislatore. Secondo i Comuni, la norma ha voluto classificare nella stessa categoria tutte le aree che presentino un’analoga attitudine a produrre rifiuti, con riferimento alle caratteristiche peculiari delle singole attività. Pertanto, non è possibile applicare un’unica tariffa ad alberghi e abitazioni civili. La Cassazione (sentenza 5732/07) ha dichiarato legittima tale distinzione ritenendo evidente la maggiore capacità di produrre rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad un’abitazione civile. Per tali ragioni, secondo i giudici pugliesi si dovrebbero distinguere le camere da letto di un albergo dalle cucine e dalla zona ristorante, che senza dubbio sono caratterizzate da una maggiore potenzialità nella produzione di rifiuti. Dunque, dovrà essere cura del Comune procedere alla suddetta suddivisione per garantire alle unità abitative degli alberghi (camere) la stessa tariffa delle abitazioni.
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