Tarsu ridotta per disservizio nella raccolta dei rifiuti

Pubblicato il 28 settembre 2017

I giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso presentato da un hotel del comune di Napoli affermando la legittimità del diritto alla riduzione del 60% della Tarsu per il disservizio sulla raccolta dei rifiuti dovuto a cause di emergenza.

In base alla normativa (articolo 65, Dlgs 507/1993), la riduzione spetta se il servizio di raccolta, regolarmente istituito ed attivato, non viene poi effettivamente svolto oppure ciò avvenga in grave difformità rispetto a quanto stabilito dal regolamento comunale in ordine alla distanza, capacità dei contenitori nonché alla frequenza della raccolta.

La Ctr ha erroneamente statuito sul punto affermando che la riduzione non era dovuta in quanto era esclusa la responsabilità del comune. Ma la legge prevede la riduzione in parola per il fatto oggettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo la normativa locale ed, in ogni caso, l’espletamento del servizio di nettezza urbana rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del comune. Quindi la riduzione opera indipendentemente dalla sussistenza di un nesso causale tra condotta ed evento o di un elemento soggettivo che rendano il servizio imputabile all’amministrazione comunale.

La riduzione, affermano i giudici nella sentenza n. 22531 del 27 settembre 2017, non rappresenta un risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né una sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, ma ha il fine di ripristinare un “tendenziale equilibrio impositivo tra la tassa comunale pretesa ed il costo del servizio effettivamente reso".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy