Tassa sui pacchi: dal 2026 contributo di 2 euro per importazioni da Paesi terzi

Pubblicato il 31 dicembre 2025

Con la Legge di bilancio 2026 (n. 199/2025) è stato introdotto un nuovo contributo destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi (c.d. tassa sui pacchi).

Le modalità applicative sono state definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.

La misura si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 e riguarda un’ampia platea di operazioni di importazione, incluse quelle legate al commercio elettronico.

L’introduzione del contributo comporta nuovi adempimenti per operatori doganali, spedizionieri e piattaforme di commercio elettronico, in particolare per quanto riguarda:

Ambito di applicazione del contributo

Il contributo è dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  1. provenienza da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
  2. valore dichiarato non superiore a 150 euro;
  3. immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione europea.

Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è esigibile all’atto dell’importazione definitiva.

L’applicazione è indipendente:

Sono escluse dall’ambito applicativo le merci al seguito di passeggeri immesse in libera pratica mediante dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella nozione di spedizione.

Definizione di “spedizione”

Ai fini dell’applicazione del contributo, la circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 37 del 30 dicembre 2025 richiama la definizione elaborata in ambito unionale.

Per spedizione si intende un insieme di merci che:

Ne consegue che più ordini, anche riferiti a venditori diversi, sono considerati un’unica spedizione se movimentati con un unico documento di trasporto (ad esempio una sola lettera di vettura o Air Waybill).

Soggetto obbligato al pagamento

Il soggetto obbligato al pagamento del contributo è individuato secondo le regole del Codice doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013).

In particolare:

Codice contributo

Per la liquidazione del contributo deve essere utilizzato il codice 159, sia:

Dichiarazioni ordinarie (H1)

Per le dichiarazioni ordinarie di immissione in libera pratica:

Dichiarazioni semplificate (H7)

Le dichiarazioni semplificate H7 non consentono la liquidazione immediata del contributo, ad eccezione dell’IVA. In attesa degli adeguamenti dei sistemi informativi ADM, il contributo è gestito tramite contabilizzazione periodica.

Valore di riferimento

Per verificare il rispetto della soglia dei 150 euro, si considera il valore intrinseco della merce:

  1. per le merci commerciali, il prezzo di vendita per l’esportazione verso l’Unione europea, al netto di costi accessori e imposte;
  2. per le merci prive di carattere commerciale, il prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita.

Adeguamento delle garanzie

I dichiaranti che utilizzano il tracciato H7 devono adeguare le garanzie sui conti di debito (DPO) entro il mese di febbraio 2026, in misura almeno pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025.

Restano applicabili eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale.

Contabilizzazione e pagamento

La contabilizzazione del contributo avviene su base quindicinale:

Il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla fine del periodo di riferimento, mediante bolletta A22 con addebito su conto di debito, indicando nelle note la quindicina interessata.

Nella fase di prima applicazione del contributo, la dichiarazione, la contabilizzazione e il pagamento dell’importo complessivo dovuto per ciascuna quindicina di riferimento sono effettuati presso il servizio di cassa dell’ufficio doganale presso cui sono registrate le dichiarazioni semplificate H7.

Il versamento avviene mediante emissione di bolletta A22, con addebito dell’importo complessivo sul conto di debito del dichiarante. Nel campo “note” della bolletta A22 deve essere indicato in modo esplicito il periodo quindicinale cui si riferiscono la contabilizzazione e il pagamento.

In questa fase iniziale, la contabilizzazione e il pagamento del contributo avvengono su base dichiarativa, sotto la responsabilità del dichiarante, restando fermi i controlli successivi da parte dell’ufficio doganale competente per la registrazione delle dichiarazioni H7.

A tal fine, i dichiaranti sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione riepilogativa, che deve essere:

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