Tassazione da “Cfc” anche in società in perdita

Pubblicato il 14 febbraio 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 43 del 12 febbraio 2008, chiarisce che i redditi delle società estere Cfc sono soggetti all’imposta del 33% anche nel caso in cui la partecipante sia in perdita o se il suo reddito fosse azzerato da rettifiche nel consolidato fiscale. L’Agenzia spiega che solo in presenza di agevolazioni di aliquota fruite dalla società italiana (cosa che secondo l’articolo 126 del Tuir non può avvenire nel consolidato) può applicarsi una minore imposizione, che comunque non è inferiore al 27% (articolo 167 del Tuir). Dunque, per il calcolo dell’aliquota media la società deve considerare l’importo trasferito al gruppo prima delle rettifiche di consolidamento. Le precisazioni sono esposte in merito al caso di una società di un gruppo che ha optato per il consolidato fiscale e che possiede una partecipazione in una collegata di un paese “black list” con requisiti Cfc.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Lapidei industria - Accordo del 15/7/2025

21/07/2025

Lapidei industria. Rinnovo

21/07/2025

CCNL Edilizia industria e artigianato - Addendum del 15/7/2025

21/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

21/07/2025

Edilizia industria e artigianato. Addendum

21/07/2025

Licenziamento: impugnazione entro 240 giorni per lavoratore in stato di incapacità

21/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy