Tassazione Iva ordinaria per i servizi postali privati

Pubblicato il 24 aprile 2009 Ieri, la Corte di giustizia Ue ha emesso la sentenza relativa alla causa C-357/07, in cui erano parti una società privata operante nel settore postale e il Fisco inglese. In base alla sesta direttiva comunitaria, i servizi pubblici postali sono esonerati da Iva, in quanto le loro attività sono di interesse pubblico. La società coinvolta nei fatti è stata designata quale unico fornitore del servizio postale universale nel Regno Unito, dal 2001. Sulla base di questa licenza, la società ha l’obbligo di fornire un servizio di distribuzione a domicilio e di raccolta tutti i giorni lavoratovi a tariffe accessibili e uniformi. Il servizio postale, in effetti, viene però diviso tra due società: la prima, che offre servizi “a monte” per la posta commerciale e poi i “servizi a valle di distribuzione” di tale posta in tutto il Paese, che sono svolti dalla società designata unico fornitore. Secondo il Fisco inglese anche i servizi svolti dalla prima società devono essere assoggettati ad Iva. I giudici di Lussemburgo, chiamati a dirimere la controversia sorta, hanno dato ragione al Fisco, sostenendo che i servizi postali “a monte” sono esclusi dall’esenzione in quanto gli stessi sono “negoziati individualmente” tra le società. Pertanto, in via generale, si può concludere che: sono esenti da Iva i servizi postali resi da operatori pubblici o privati, forniti durevolmente in tutti i punti del territorio nazionale, a prezzi accessibili per gli utenti. Viceversa, sono soggette ad imposta, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessorie a queste prestazioni, se le condizioni sono state negoziate individualmente e non rientrano nel concetto di servizio pubblico postale “universale”.
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