Tassazione separata per gli emolumenti riferiti ad anni precedenti

Pubblicato il 21 giugno 2021

In risposta all’interpello 16 giugno 2021, n. 408, l’Agenzia delle Entrate conferma il regime di tassazione separata per gli emolumenti corrisposti nel successivo periodo d’imposta a seguito di cause giuridiche non imputabili alla volontà delle parti.

Nel quesito l’istante chiede se gli emolumenti arretrati a titolo di retribuzione incentivante riferibili al secondo semestre 2020, corrisposti nel periodo d’imposta successivo possano beneficiare del regime di imposizione previsto dall’art. 17, TUIR, per cause riconducibili alla mancata emanazione del decreto direttoriale di ripartizione delle somme tra i diversi uffici.

Secondo la ricostruzione operata dall’Amministrazione finanziaria, l’art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti in forza di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (c.d. cause giuridiche) o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (c.d. situazioni di fatto).

Di converso, dunque, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nel medesimo periodo d’imposta a cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica.

Nella fattispecie in esame, atteso che gli emolumenti incentivanti parametrati sulla base delle attività lavorative svolte nel secondo semestre 2020 saranno erogati nell’anno immediatamente successivo e che la mancata erogazione è riconducibile ad una causa giuridica sopravvenuta ovvero all’emanazione dell’atto amministrativo di accredito, è possibile applicare il citato regime di imposizione separata dei redditi percepiti.

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