Il Regolamento delegato UE 2026/73 della Commissione europea, adottato il 4 luglio 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’8 gennaio 2026, introduce un insieme articolato di modifiche alla disciplina della tassonomia europea delle attività ecosostenibili.
L’intervento normativo incide in modo significativo sugli obblighi di rendicontazione previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, con l’obiettivo dichiarato di semplificare il contenuto e la presentazione delle informazioni, riducendo al contempo gli oneri amministrativi per imprese finanziarie e non finanziarie.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026, con la possibilità, per gli esercizi finanziari iniziati nel corso del 2025, di continuare ad applicare il quadro regolatorio previgente.
Il regolamento delegato 2026/73 si colloca nel percorso di progressiva attuazione della tassonomia UE, avviata con il regolamento UE 2020/852 e sviluppata attraverso una serie di atti delegati successivi.
Dall’esperienza applicativa dei primi anni di rendicontazione è emersa, tuttavia, una elevata complessità operativa, in particolare:
La Commissione europea ha quindi ritenuto necessario intervenire per alleggerire gli obblighi di reporting, senza compromettere la trasparenza informativa e la comparabilità dei dati a disposizione degli investitori.
Il nuovo regolamento UE 2026/73 apporta modifiche coordinate a tre atti delegati fondamentali:
La novità di maggiore impatto operativo è l’introduzione esplicita del principio di rilevanza finanziaria, basato su una soglia quantitativa del 10%.
Imprese non finanziarie
Le imprese non finanziarie possono astenersi dalla valutazione di ammissibilità e allineamento alla tassonomia quando:
Le attività non valutate devono comunque essere:
Imprese finanziarie
Un meccanismo analogo è previsto per:
Anche in questo caso, la soglia del 10% consente di non valutare determinate esposizioni, purché tali esposizioni siano considerate non rilevanti dal punto di vista finanziario e vengano comunque evidenziate separatamente nei modelli informativi.
Il regolamento 2026/73 interviene in modo incisivo anche sulla struttura dei KPI finanziari, con l’obiettivo di migliorarne l’accuratezza e la leggibilità.
In particolare, vengono escluse dal denominatore dei KPI alcune categorie di attivi, tra cui:
Inoltre, le esposizioni verso imprese non soggette agli obblighi CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sono, in linea generale, escluse dai KPI, salvo specifiche eccezioni, come la rendicontazione volontaria o il finanziamento di attività con impiego dei proventi noto.
Un ulteriore elemento qualificante del nuovo regolamento è la revisione profonda dei modelli di informativa allegati al regolamento delegato UE 2021/2178.
Tra le principali novità:
La revisione dei criteri DNSH – Do No Significant Harm operata dal regolamento delegato UE 2026/73 rappresenta uno dei passaggi più rilevanti dell’intervento normativo.
La Commissione europea riconosce esplicitamente che la sostenibilità regolatoria passa anche attraverso la proporzionalità degli obblighi.
Per le imprese, ciò comporta un passaggio da un approccio meramente documentale a una valutazione più mirata e sostanziale degli impatti ambientali, coerente con gli obiettivi della tassonomia UE e con il quadro CSRD.
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento UE 2020/852, un’attività economica può essere qualificata come ecosostenibile solo se, oltre a contribuire in modo sostanziale ad almeno uno degli obiettivi ambientali, non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali.
In termini operativi, la verifica DNSH costituisce spesso la fase più complessa del processo di valutazione della tassonomia, in quanto richiede un’analisi trasversale che coinvolge aspetti ambientali, normativi e tecnici.
Onerosità dei criteri DNSH
Dall’esperienza dei primi anni di applicazione della tassonomia è emerso che:
In particolare, le imprese hanno segnalato difficoltà rilevanti nella verifica dei criteri DNSH relativi a:
Intervento del regolamento delegato UE 2026/73 sui criteri DNSH
Il Regolamento delegato UE 2026/73 interviene sui criteri DNSH con un obiettivo preciso:
L’intervento si concentra principalmente sui criteri DNSH contenuti nei regolamenti delegati:
Eliminazione dei criteri DNSH orizzontali sulle sostanze chimiche
Uno degli interventi più significativi riguarda la soppressione dei criteri DNSH orizzontali relativi a:
di sostanze che soddisfano i criteri di pericolo di cui:
La Commissione ha rilevato che:
Ampliamento delle esenzioni previste dal diritto UE
In particolare, il regolamento chiarisce che la conformità DNSH può essere riconosciuta anche in presenza di:
Questo chiarimento è particolarmente rilevante perché consente alle imprese di non essere penalizzate nella valutazione DNSH quando operano legittimamente all’interno di deroghe riconosciute dal diritto dell’Unione.
Impatti operativi per le imprese
Dal punto di vista pratico, la revisione dei criteri DNSH produce diversi effetti positivi:
NOTA BENE: Resta comunque fermo il principio secondo cui la mancata conformità anche a un solo criterio DNSH impedisce la qualificazione dell’attività come ecosostenibile.
DNSH e affidabilità della rendicontazione
È importante sottolineare che la semplificazione dei criteri DNSH non equivale a un allentamento degli standard ambientali. Al contrario, l’intervento mira a:
Le nuove disposizioni:
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Ambito di intervento |
Regolamento delegato UE 2026/73 – principali novità |
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Normativa |
Modifica i regolamenti delegati (UE) 2021/2178, 2021/2139 e 2023/2486 |
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Finalità |
Semplificazione degli obblighi informativi sulla tassonomia UE e riduzione degli oneri amministrativi |
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Principio di rilevanza |
Introduzione della soglia del 10% per valutare la rilevanza finanziaria delle attività |
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Imprese non finanziarie |
Possibilità di non valutare attività con fatturato, CapEx o OpEx inferiori al 10%, con obbligo di informativa separata |
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Imprese finanziarie |
Applicazione della soglia del 10% alle esposizioni non rilevanti, da evidenziare separatamente nei KPI |
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KPI finanziari |
Esclusione dal denominatore di derivati, liquidità, prestiti interbancari a vista, avviamento e merci |
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Perimetro CSRD |
Esclusione generale delle esposizioni verso imprese non soggette a CSRD, salvo eccezioni |
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Modelli di reporting |
Riduzione delle tabelle, eliminazione dell’allegato XII, maggiore aggregazione delle informazioni |
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Criteri DNSH |
Eliminazione dei criteri orizzontali sulle sostanze chimiche e semplificazione delle verifiche |
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Esenzioni UE |
Riconoscimento di deroghe previste da RoHS e normativa sulle sostanze che riducono lo strato di ozono |
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Decorrenza |
Applicazione dal 1° gennaio 2026 con regime transitorio per l’esercizio 2025 |
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