Tax credit gasolio autotrasporto: codice tributo per F24

Pubblicato il 25 luglio 2024

È stato istituito il codice tributo "7060", per permettere alle aziende di autotrasporto che utilizzano gasolio per veicoli Euro 5 o superiori di beneficiare di un credito d'imposta.

Lo si apprende dalla risoluzione n. 41 del 24 luglio 2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Tax credit gasolio per trasporto merci

Il bonus è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (n. 213/2023).

Il credito in parola, contenuto nell'articolo 14 del Decreto Legge n. 144/2022, noto come decreto Aiuti-ter, è destinato alle imprese italiane che acquistano gasolio per il trasporto merci per conto terzi.

Il gasolio qualificato deve essere utilizzato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, impiegati nelle operazioni di trasporto.

La legge n. 213/2023 ha esteso il beneficio anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, n. 263, sono state fissate le regole attuative del redito d’imposta.

Codice tributo per compensanzione

Le imprese possono utilizzare in compensazione il credito d'imposta attraverso il modello F24, da presentare esclusivamente in via telematica tramite i servizi presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo seguente:

Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L'Agenzia delle Entrate controllerà che i contribuenti figurino nell'elenco dei beneficiari inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che l'importo del credito d'imposta utilizzato non superi quello indicato nell'elenco. In caso contrario, il modello F24 sarà rifiutato.

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