Tempi di guida Ispettori del lavoro competenti alla verifica

Pubblicato il 24 novembre 2016

L'articolo 174 del codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) si preoccupa di sanzionare il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo del personale adibito al trasporto di persone o di cose.

Con la sentenza n. 20594 del 12 ottobre 2016 la Corte di Cassazione ha posto fine ad un’annosa questione relativa alla competenza degli ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’irrogazione di sanzioni relative, per l’appunto, alla violazione dell’art. 174 del codice della strada a seguito dell'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo, ribadendo tale competenza.

In data 18 novembre 2016, con nota prot. n. 21281, il Ministero del Lavoro ha trasmesso alle sue sedi territoriali la citata sentenza evidenziando che la Suprema Corte ha sottolineato come l’esame della documentazione in questione sia finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro, non solo per esigenze di sicurezza della circolazione, ma anche per la tutela del lavoratore.

Conseguentemente, ribadisce la nota ministeriale, i soggetti preposti a tale verifica sono anche quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, legittimati alle relative contestazioni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy