Tentativo di conciliazione presso le Università: stessa procedura senza limiti territoriali

Pubblicato il 10 agosto 2011 Con interpello 34 del 9 agosto 2011, viene chiesto al ministero del Lavoro se nelle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite nelle Università:

- si possa prevedere una procedura diversa da quella stabilita ex articolo 410 c.p.c. per il tentativo di conciliazione esperito presso le Dpl;

- restino validi i criteri di competenza territoriale previsti dal Legislatore per l’attività di certificazione, ex articoli 76 e 77, Dlgs n. 276/2003.

Il Ministero risponde che la procedura deve essere la stessa delle Dpl, non invece la disciplina di carattere “strutturale”, ad esempio la composizione della Commissione che non può non avere una specificità legata al diverso contesto in cui la stessa opera. Inoltre, laddove le parti si rivolgano alle Commissioni istituite presso le Università al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. – così come per la procedura di certificazione dei contratti – non si è tenuti al rispetto di particolari limiti territoriali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy