Tentativo obbligatorio di conciliazione anche a seguito di domanda riconvenzionale del convenuto

Pubblicato il 31 marzo 2012 Con riferimento alla domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale che riguardi una materia soggetta alla mediazione obbligatoria, si applica la disciplina prevista per tale procedimento, quale che sia la fase del giudizio nella quale la domanda viene introdotta.

E’ quanto sancito dai giudici del Tribunale di Roma nel testo di un’ordinanza del 15 marzo 2012 con cui gli stessi hanno invitato le parti di una controversia a procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione dopo che il convenuto aveva avanzato, in riconvenzionale, una domanda di rimborso spese relativamente ad una materia legislativamente sottoposta alla mediazione obbligatoria.
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