Tenuità per guida in stato di ebbrezza

Pubblicato il 27 febbraio 2016

Ricompreso anche il rifiuto ad alcoltest 

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica ad ogni fattispecie criminosa, compresi il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolometrico.

Ciò, nella sussistenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma di cui all'articolo 131-bis Codice penale.

E’ quanto anticipato dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con informazioni provvisorie n. 4 e n. 5 del 25 febbraio 2016, con le quali è stato risposto affermativamente alle questioni controverse sottoposte alla Suprema corte circa la compatibilità della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con le due fattispecie citate.

Precisazioni su particolare tenuità

Nel testo dell’informazione provvisoria n. 4, peraltro, le Sezioni Unite hanno precisato come, ai fini dell’applicazione dell’istituto della particolare tenuità:

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Pagamenti ai professionisti: CNF e UCPI contro il blocco dei compensi

15/12/2025

Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy