Tenuità per violenza privata su compagna

Pubblicato il 11 agosto 2016

Qualora nell’atto impugnatorio o nel giudizio sia stata esplicitamente sollecitata una verifica sulla applicabilità del beneficio della particolare tenuità del fatto, la mancata pronuncia da parte del giudice di appello su tale punto determina difetto assoluto di motivazione della sentenza.

Questo quando sia esclusa la palese non riconoscibilità del beneficio per assenza dei presupposti di legge.

E’ quanto concluso dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 34803 del 10 agosto 2016 nell’ambito di un procedimento penale a carico di un uomo, condannato nel merito a due mesi di reclusione per il reato di violenza privata in danno della compagna, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante di aver utilizzato un coltello.

Norma applicabile anche a fatti precedenti

La Suprema corte ha, in particolare accolto il ricorso avanzato dall’uomo avverso la decisione di gravame, fondato sulla carenza di motivazione in ordine alla propria esplicita richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale.

La difesa dell’uomo, oltre a rilevare l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui al Decreto legislativo n. 28/2015 ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma, aveva sottolineato che, in concreto, sussistevano tutte le condizioni per dichiarare il fatto “particolarmente tenue”, considerata la soglia edittale, l’occasionalità dell’episodio, il danno particolarmente esiguo, la riconciliazione tra i due fidanzati – che nel frattempo erano diventati marito e moglie – e la misura della pena inflitta pari quasi al minimo edittale.

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