Termine automaticamente dimezzato solo per i procedimenti in opposizione successivi al 9 settembre

Pubblicato il 14 dicembre 2010 Il Giudice della prima sezione civile del Tribunale di Varese, con ordinanza del 10 dicembre 2010, si è occupato della recente questione insorta per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo antecedenti alla pronuncia della Cassazione a Sezioni unite n. 19246.

La fatidica decisione dello scorso 9 settembre ha statuito - diversamente dall'orientamento giurisprudenziale fino a quel momento condiviso - che la riduzione della metà del termine di costituzione dell’opponente-debitore consegue “automaticamente” alla proposizione della opposizione, indipendentemente dalla scelta dell’opponente di fissare all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario. Nulla questio per i procedimenti avviati successivamente a tale data. Difficoltà, per contro, relativamente alle cause già avviate per le quali sorge il rischio dell'improcedibilità di massa.

Il giudice unico di Varese ha, quindi, proposto la propria interpretazione sostenendo che le Leggi di interpretazione autentica, nonché le decisioni della Cassazione ”non possono avere portata retroattiva ove la retroattività attenti al principio costituzionale di tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico”. Questo principio - si legge nella massima allegata all'ordinanza - “deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell’esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali”.

Così, la norma di interpretazione autentica che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi, perché non rientrante fra quelle accolte in sede giudiziale e nettamente minoritaria anche nella dottrina, “non può avere effetti se non per l’avvenire”.
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