Termine prescrizionale per l'azione di responsabilità a partire dal mancato deposito dei bilanci

Pubblicato il 20 settembre 2011 Con la sentenza n. 19051 del 19 settembre 2011, la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla prescrizione quinquennale del termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società poi fallita precisando che, ai fini dell'individuazione della data di decorrenza, occorre fare riferimento non alla data della condotta illecita, bensì a quella “del verificarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori, che non coincide con il determinarsi dello stato di insolvenza”.

Il termine di prescrizione – continue la Corte - inizia a decorrere nel momento dell'oggettiva conoscibilità della situazione di incapienza patrimoniale in cui versa la società, incapienza che può essere ricavata da una serie di condizioni considerate nel loro complesso, come la cessazione del deposito dei bilanci, la notorietà delle difficoltà nei pagamenti, l'essere i creditori in prevalenza operatori qualificati e dunque in grado di cogliere i sintomi della crisi patrimoniale della società.

Sulla base di detti assunti la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto tardiva l'azione di responsabilità promossa, dal curatore di un fallimento, oltre i cinque anni dal periodo in cui i bilanci della società avevano iniziato a non essere depositati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy