Terremoto Assunzioni per cause di forza maggiore

Pubblicato il 26 agosto 2016

Come noto, in caso di assunzione i datori di lavoro devono effettuare la c.d. comunicazione obbligatoria, utilizzando il modello in formato elettronico UNILAV, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto.

In questo momento di estrema difficoltà per il terremoto che ha colpito il centro Italia può essere utile tener presente che restano escluse dall’obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, le assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore” nelle zone colpite da eventi naturali catastrofici, fra cui, in via esemplificativa e non limitativa, sono ricompresi incendi, alluvioni, uragani e, per l’appunto, terremoti.

Come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 440 del 4 gennaio 2007 e ribadito anche con nota prot. n. 4746 del 14 febbraio 2007, in tali casi, la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima del verificarsi dell’evento, che per sua stessa natura è imprevedibile, ma se l’assunzione è improcrastinabile, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno.

Tale modalità di comunicazione è stata, tra l’altro già richiamata ed avvallata dallo stesso Ministero, in occasione del sisma dell’Emilia-Romagna con nota prot. n. 7879 del 31 maggio 2012.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Permessi per donazione sangue

17/09/2025

Piano Industria Cyber Nazionale 2025: obiettivi, finanziamenti e ruolo del MIMIT

17/09/2025

Dematerializzazione quote Srl: clausole statutarie e libro soci obbligatorio

17/09/2025

Scarso rendimento e sospetto illecito: controlli legittimi, sì al licenziamento

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy