Terreni con edificabilità “di fatto”

Pubblicato il 01 maggio 2006

, con la sentenza n. 9131 del 19 aprile 2006, stabilisce che essendo l’edificabilità “di fatto” rilevante giuridicamente, ai fini delle imposte, di registro e invim, l’area che sia di fatto edificabile deve essere considerata di valore maggiore rispetto ad un’area agricola. Tale sentenza muove dal caso di una compravendita di un’area definita agricola ma che secondo l’Amministrazione finanziaria era da considerare suolo edificatorio in zona di sviluppo edilizio a carattere residenziale balneare. La sentenza ricorda che l’edificabilità di fatto può essere ricavata “in modo indiretto dall’esistenza di una situazione concreta da considerare in rapporto ad una serie di elementi oggettivi” collegati allo sviluppo urbanistico della zona ed è anch’essa una specie di edificabilità di diritto.

E’ contenuta negli articoli un’ampia disamina della diatriba sull’edificabilità dei terreni che da anni interessa non solo l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti ma anche le diverse sezioni della Cassazione, che spesso si contraddicono.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Affitti brevi 2025: guida alle nuove regole, tasse e obblighi per i proprietari

13/05/2025

Responsabilità erariale: proroga del regime transitorio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy