Responsabilità erariale: proroga del regime transitorio

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Responsabilità erariale: proroga del regime transitorio

Arrivato in Gazzetta Ufficiale il nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 maggio 2025: si tratta della ulteriore proroga del periodo transitorio che regola un aspetto cruciale della responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti pubblici. La misura si inserisce nel quadro delle riforme volte a garantire maggiore equilibrio tra tutela dell’azione amministrativa e responsabilità individuale, tenendo conto della necessità di non ostacolare l’efficienza della Pubblica Amministrazione.

Proroga dei termini sulla responsabilità erariale

Il Decreto-Legge 12 maggio 2025, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108/2025, ha disposto una proroga al termine previsto dall’articolo 21, comma 2, del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale disposizione riguarda la disciplina transitoria in materia di responsabilità erariale.

La normativa oggetto del rinvio stabilisce una significativa restrizione: i funzionari e dipendenti pubblici potranno essere ritenuti responsabili per danni erariali solo in presenza di dolo, ovvero quando l’atto dannoso è stato compiuto con intenzionalità. Vengono così escluse dalla responsabilità le ipotesi fondate sulla colpa grave, che in passato costituivano uno dei principali fondamenti della responsabilità contabile.

Tuttavia, questa esenzione non trova applicazione nei casi in cui il danno sia derivato da inazione o mancato intervento dell’agente pubblico. In questi casi, infatti, la norma mira a preservare il buon andamento dell’amministrazione, evitando comportamenti passivi o ritardi che possano compromettere il perseguimento dell’interesse collettivo.

Nuova scadenza e validità retroattiva

Il Dl n. 68/2025 proroga il termine originario del regime transitorio, inizialmente previsto per il 30 aprile 2025, spostandolo al 31 dicembre 2025.

Un elemento particolarmente rilevante è che la proroga si applica anche agli episodi verificatisi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del nuovo decreto, garantendo così continuità normativa ed evitando ambiguità nell’interpretazione o applicazione delle disposizioni.

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