Terreni-fabbricati, scorporo limitato

Pubblicato il 14 novembre 2008 Lo scorporo del valore del terreno, non ammortizzabile, da quello del fabbricato, prevista dal decreto legge 223/2006, non è applicabile nell'ipotesi in cui si acquisisce un'area sulla quale è situato un edificio non significativo. In questi casi, infatti, il valore dell'edificio fiscalmente ammortizzabile è pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato. Diversamente, il costo è interamente attribuibile al terreno e quindi non ammortizzabile. A precisarlo è l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 434 del 13 novembre 2008, che risponde all’interpello di una società che nel 2004 aveva concesso un complesso immobiliare sul quale la conferitiaria ha successivamente provveduto ad eseguire ulteriori lavori. L’Agenzia ribadisce che le regole per lo scorporo sono quelle previste all’articolo 36, comma 7 e seguenti del Dl 223/06. In particolare, i commi 7 e 8 dettano le regole per determinare il valore fiscalmente ammortizzabile dei fabbricati acquisiti in proprietà, precisando che il costo del fabbricato in bilancio viene scorporato tra il valore del terreno e quello del fabbricato il cui ammortamento è deducibile. Si tratta di una procedura forfettaria che viene meno, però, nel caso in cui l’area sia stata autonomamente acquistata in epoca antecedente rispetto alla costruzione del fabbricato, oppure (come detto) nel caso in cui si tratti di edificio non significativo. Infatti, precisa la risoluzione, in presenza di edifici non significativi non è applicabile la procedura di scorporo prevista nel predetto comma 7, poiché assume rilevanza l'effettivo costo di realizzazione del bene. Dunque - secondo l’Agenzia - se oggetto dell’acquisizione non è un edificio significativo il valore ammortizzabile è pari al solo costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del fabbricato.
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