La circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate dedica un focus ai regimi forfetari degli enti del Terzo settore, dopo l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo settore. Il documento chiarisce le condizioni di accesso, le modalità di determinazione del reddito e il coordinamento con il TUIR.
Il Codice prevede due regimi forfetari:
Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Il sistema delineato dal Dlgs n. 117/2017 consente agli enti del Terzo settore, in presenza dei requisiti previsti, di determinare il reddito attraverso coefficienti di redditività applicati ai ricavi.
La distinzione è netta: il regime dell’articolo 80 del CTS riguarda gli ETS non commerciali; quello dell’articolo 86 del CTS è riservato ad APS e ODV e produce effetti anche in materia di IVA e adempimenti contabili.
Il regime generale è disciplinato dall’articolo 80 del CTS e si applica agli ETS iscritti al RUNTS che si qualificano come non commerciali ai sensi dell’articolo 79, comma 5.
La disciplina ricalca in parte l’articolo 145 del TUIR, ma con una differenza importante: secondo la circolare, possono optare per questo regime anche gli ETS non commerciali in contabilità ordinaria, perché hanno superato i limiti della contabilità semplificata, pari a 500.000 euro per le prestazioni di servizi e 800.000 euro per le altre attività.
Gli enti interessati determinano il reddito d’impresa applicando un coefficiente ai ricavi derivanti da attività commerciali. Rientrano nel calcolo i ricavi delle attività di interesse generale e delle attività diverse svolte con modalità commerciali. La circolare precisa che possono rientrare anche i proventi da raccolta fondi continuativa, quando l’attività assume natura commerciale secondo i principi del TUIR.
Per le prestazioni di servizi, i coefficienti sono:
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Ricavi |
Coefficiente |
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fino a 130.000 euro |
7% |
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da 130.001 a 300.000 euro |
10% |
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oltre 300.000 euro |
17% |
Per le altre attività, i coefficienti sono:
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Ricavi |
Coefficiente |
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fino a 130.000 euro |
5% |
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da 130.001 a 300.000 euro |
7% |
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oltre 300.000 euro |
14% |
Al reddito così calcolato si aggiungono i componenti positivi previsti dal TUIR, come plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.
Se l’ente svolge sia prestazioni di servizi sia altre attività, il coefficiente si determina guardando all’attività prevalente. In assenza di annotazione separata dei ricavi, prevalgono le prestazioni di servizi.
L’opzione per il regime forfetario si esercita nella dichiarazione annuale dei redditi e ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene esercitata. È vincolante per almeno tre anni e resta valida fino a revoca.
Gli enti che iniziano un’attività commerciale possono indicare l’opzione nella dichiarazione di inizio attività, tramite modello AA7/10.
Gli ETS non commerciali che adottano il regime sono esclusi dagli ISA. L’articolo 80, però, non introduce un regime IVA forfetario: per l’imposta sul valore aggiunto continuano quindi ad applicarsi le regole del Dpr n. 633/1972.
L’articolo 86 del CTS introduce un regime speciale per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato.
Le APS sono enti associativi che svolgono attività di interesse generale in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dei volontari. Le ODV, invece, operano prevalentemente a favore di terzi, sempre con il contributo determinante dell’attività volontaria.
La circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 chiarisce che al regime possono accedere anche APS e ODV con natura commerciale, poiché la norma non prevede un’esclusione in tal senso.
I requisiti sono due:
Per gli enti neo-costituiti, il limite va rapportato ai giorni di effettiva attività.
Nel regime speciale, il reddito si determina applicando ai ricavi un coefficiente pari all’1% per le ODV e al 3% per le APS.
Non rientrano, invece, i proventi da attività commerciali occasionali, qualificabili come redditi diversi, né i componenti positivi diversi dai ricavi, come plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari. Questi ultimi restano soggetti a tassazione ordinaria e non concorrono al limite degli 85.000 euro.
L’opzione per il regime forfetario deve essere comunicata nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività. L’accesso resta subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 86 del CTS.
L’opzione vale per almeno tre anni e resta efficace finché permangono le condizioni richieste. Il regime cessa dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene superata la soglia dei ricavi o vengono meno i requisiti soggettivi od oggettivi.
L’adesione al regime speciale comporta rilevanti semplificazioni. APS e ODV sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili fiscali, non applicano la ritenuta alla fonte, non devono emettere fattura salvo specifiche ipotesi, non certificano i corrispettivi, non esercitano la rivalsa IVA e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta.
Sono inoltre esonerate dal versamento dell’IVA e dagli adempimenti collegati, compresi dichiarazione annuale, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e registri IVA. Anche in questo caso non si applicano gli ISA.
La circolare precisa che, se l’ente emette comunque fattura, ad esempio su richiesta del committente, la fattura elettronica deve riportare il codice natura N2.2.
Il Codice del Terzo settore incide anche sul regime agevolato della legge n. 398/1991. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, tale regime non si applica più agli enti del Terzo settore.
Vengono inoltre abrogate le estensioni che consentivano l’accesso alla 398/1991 ad associazioni senza fini di lucro, pro loco, associazioni bandistiche, cori amatoriali, associazioni filodrammatiche e associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
In pratica, il regime della legge n. 398/1991 resterà utilizzabile solo dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumono la qualifica di ETS, perché non iscritte al RUNTS.
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