Terzo settore, indicazione esclusivamente delle attività prevalenti

Pubblicato il 15 aprile 2019

Gli enti del “terzo settore”, per i quali è prevista un'ampia gamma di attività da svolgere, sono tenuti a rispettare strettamente la prevalenza delle attività di interesse generale. Da qui discende l’impossibilità di inserire in elenco tutte le attività ammesse dalla norma di legge che regolamenta tali enti.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, in risposta a un quesito che chiede se gli enti abbiano facoltà di inserire tutte le attività indicate nell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 o se debbano invece limitarsi ad indicare solo quelle ritenute più congrue rispetto agli scopi statutari e al campo di azione degli enti.

Finalità degli enti del “terzo settore”

Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano, unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, possono rientrare a far parte del perimetro del “terzo settore”, per effetto della qualificazione conseguita attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Tale Registro ha la funzione di garantire la conoscibilità degli atti rilevanti e la trasparenza sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, nonché sull’impiego delle risorse, sia di provenienza pubblica che di provenienza privata, che gli enti acquisiscono in conseguenza delle attività stesse.

Individuazione delle attività di interesse generale negli enti del “terzo settore”

Ferma restando la dovuta prevalenza delle attività cd. di interesse generale, gli enti del “terzo settore” possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Dunque, è certamente possibile esercitare e prevedere di esercitare attività diverse, ma l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non può certamente esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017: in questo caso l’oggetto sociale resterebbe, di fatto, indefinito.

Autonomia degli enti del “terzo settore”

In ogni caso, l’autonomia conferita agli enti del “terzo settore” non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità.

È inoltre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere. Tuttavia, ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza.

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