Terzo trasportato agisce contro la compagnia del vettore anche se l’altra auto non è assicurata

Pubblicato il 07 luglio 2017

Il terzo trasportato che abbia subito dei danni a seguito di un sinistro stradale è legittimato ad invocare la responsabilità dell’assicurazione del vettore, ai sensi dell’articolo 114 del Codice delle assicurazioni, anche nel caso in cui l’incidente sia consistito in uno scontro con un veicolo non assicurato o non identificato.

Lo sostiene la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16477 depositata il 5 luglio 2017, aderendo ad un’interpretazione non letterale della norma, ma che si muove sul solco tracciato, in materia, dalla Corte di giustizia.

Interpretazione, quest’ultima, che privilegia una lettura costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde dalla ripartizione delle responsabilità tra i conducenti dei veicoli e dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, appoggiando, in ogni ipotesi di danno del terzo trasportato, la possibilità in favore di questi di esercitare l’azione diretta contro l’assicurazione del vettore.

Privilegiato il diritto del trasportato ad ottenere il risarcimento

Nella medesima decisione, viene, infatti, spiegato che la legittimazione all’esercizio dell’azione principale non può essere condizionata dalla possibilità concreta di agire in rivalsa.

La scelta del legislatore è, infatti, quella di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti di un soggetto a lui sicuramente noto, ed ossia l’assicuratore del veicolo sul quale è passeggero.

Questo, senza dover né attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, né procedere alle ricerche della compagnia di assicurazione dell’altro veicolo.

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