Test di vitalità effettuato sui ricavi della gestione caratteristica

Pubblicato il 15 luglio 2009

Oggetto di analisi da parte dell’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 183/E, è una complessa operazione di scissione parziale non proporzionale, tramite la quale una società di capitali trasferisce parte del proprio patrimonio, composto da tre rami aziendali distinti, a tre diverse società a responsabilità limitata. Avendo la società istante maturato fino al periodo d’imposta 2007, perdite fiscali per oltre 60 milioni di euro, essa si rivolge al Fisco per chiedere chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 173, comma 10 del Tuir, con particolare riferimento alla nozione di ricavi da considerare ai fini della verifica dei requisiti di vitalità economica. Ai fini di adeguare la struttura produttiva della società alle mutate condizioni economiche del mercato di riferimento, la stessa ha usufruito di un sistema di aiuti messo a punto a favore delle industrie proprio con la finalità di sostenere la ristrutturazione e la riconversione industriale dei siti produttivi. Secondo l’istante, l’applicazione al caso concreto della disposizione contenuta nell'articolo 173, comma 10, del Tuir, ai fini del riporto delle perdite da parte delle società beneficiarie, è tale che l’ammontare delle perdite realizzate risulta inferiore al limite del patrimonio netto e il test di vitalità con riferimento alle spese per prestazioni di lavoro subordinato e dei relativi contributi risulta ampiamente superato. La condizione di vitalità economica, invece, non risulta soddisfatta per quanto riguarda i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, a causa della contrazione dei componenti positivi dell’attività caratteristica verificatasi, a cavallo dell’anno 2006/2007, a causa della modifica dell’organizzazione del gruppo e della riforma comunitaria. Il venir meno di una specifica tipologia di ricavi, dal conto economico dell’esercizio 2007, è infatti frutto del conferimento del ramo aziendale relativo alla commercializzazione e alla distribuzione, passato nelle mani di una controllata della società. L’agenzia delle Entrate chiamata a giudicare la corretta modalità di applicazione del test di vitalità, con riferimento ai ricavi e ai proventi derivanti dall'attività caratteristica, sostiene che qualsiasi flessione dei ricavi che rilevi ai fini del mancato superamento del test, costituisce un segnale di debolezza aziendale ed è, quindi, significativo ai fini della valutazione dell’impresa. Di conseguenza, non è possibile accettare la modifica proposta dall’istante per l’applicazione del test, che invece deve sempre essere applicato rigidamente. Dunque, non è possibile modificare l'applicazione del test di vitalità al fine di neutralizzare eventuali effetti sui ricavi derivanti da modifiche organizzative e/o produttive.

Roberta Moscioni

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