Testamento valido se l'incapacità non è pienamente provata

Pubblicato il 24 gennaio 2011 Il giudice del Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 891 depositata lo scorso 17 dicembre 2010, ha rigettato le istanze con cui un uomo aveva impugnato il testamento pubblico di un'anziana zia la quale aveva lasciato tutti i suoi beni ad una donna che le aveva prestato assistenza negli ultimi tempi della sua vita.

L'uomo, deducendo di essere stato istituito erede universale della donna in un testamento olografo precedente a quello pubblico, chiedeva che quest'ultimo venisse invalidato in considerazione dello stato di incapacità in cui la zia, ancorché non interdetta, versava negli ultimi tempi della sua vita.

Secondo il Tribunale di merito, tuttavia, perché potesse dirsi accertata la sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, come motivo di invalidità del testamento, era necessario dimostrare che la donna, al momento della redazione del testamento, fosse affetta da “un vero e proprio squilibrio mentale, anche temporaneo, tale da offuscare la coscienza e ridurre i freni inibitori”. Era cioè necessaria una perizia basata su “documenti sanitari inoppugnabili, temporalmente vicini o contestuali all'atto, sui quali sia possibile articolare un ragionamento motivato su basi scientifiche”.

Nella specie, però, la diagnosi del perito era di “una patologia dall'andamento irregolare”, con peggioramenti, miglioramenti e remissioni cliniche, in considerazione della quale risultava particolarmente difficile correlare temporalmente un giudizio di incapacità.
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