Testimoni dei sinistri da indicare prontamente

Pubblicato il 15 settembre 2015

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, esaminato, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Attività della Camera ed attualmente in attesa di sottoposizione all’Aula della Camera (prevista per il 21 settembre 2015), contiene, tra le altre misure, alcune novità che interessano la materia delle assicurazioni Rc auto.

Indicazione dei testimoni

In particolare, sulla base degli ultimi emendamenti approvati viene previsto che, in presenza di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente debba risultare:

- dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione, ovvero

- dall'invito alla stipula della negoziazione assistita, ovvero

- qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In quest’ultima ipotesi, la parte dovrà effettuare la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel termine di sessanta giorni. L'assicurazione, a sua volta, dovrà, procedere all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

Tabella unica nazionale per il danno non patrimoniale

Per “garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”, viene prevista la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio per quel che riguarda le menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

Si prevede che detta tabella unica nazionale, i cui importi verranno aggiornati annualmente, venga redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Nel caso poi che la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale potrà essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40%.

Ciò posto, l'ammontare complessivo del risarcimento così riconosciuto dovrà ritenersi esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.  

Contrasto alle frodi assicurative

Qualora, poi, l'assicurazione, dopo aver consultato l'archivio integrato informatico avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, ravvisi gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o segnalati dai dispositivi elettronici da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa potrà decidere di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro

Violazione dell’obbligo assicurativo con accertamento anche automatico

Per quel che concerne l’accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, viene previsto che non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy