Tetto retributivo per lo sgravio sui premi di risultato esteso al 2,50%

Pubblicato il 26 febbraio 2011 Con messaggio n. 4792 del 25 febbraio 2011, l’Istituto nazionale di previdenza ricorda che in previsione della norma contenuta nella legge n. 247/2007, in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il DM 17 dicembre 2009 ha disciplinato l’incentivo, fissando al 2,25% la percentuale dello sgravio sui premi di risultato corrisposti relativamente all’anno 2009.

Il provvedimento interministeriale prevede, inoltre, che il citato tetto possa essere rideterminato, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

Essendo avanzate delle risorse, l’Inps ha deciso di procedere ad una ridistribuzione di ciò che residua dei 650 milioni di euro stanziati, a tal fine, dalla legge 247/07. Di conseguenza, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite al 2009 siano utilizzate rideterminando il tetto fino alla percentuale del 2,50% della retribuzione dei lavoratori interessati.

Ne deriva che i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2009 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo, attraverso l’utilizzo del flusso UniEmens, seguendo le modalità già indicate nel messaggio 21389/2010.

Si precisa che la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), oppure lo abbia superato. Se, invece, l’erogazione oggetto di sgravio è stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
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