Tfr, addio agli importi minimi

Pubblicato il 01 agosto 2006

La norma contenuta nell’articolo 37, comma 43, del Dl 223/2006 prevede che per le indennità di fine rapporto e tutte quelle contemplate nell’articolo 19 del Tuir, oltre che per le prestazioni pensionistiche previste al successivo articolo 20 e corrisposte dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2005, non si procede all’iscrizione a ruolo né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro. Si tratta di una disposizione transitoria che incide solo sui Tfr erogati ai dipendenti pubblici e privati nei tre periodi di imposta 2003, 2004 e 2005 e che avrebbe lo scopo di semplificare la fase di riliquidazione di questa tipologia di redditi. L’applicazione della norma è prevista solo sulle quote degli emolumenti maturati a partire dal 1° gennaio 2001. Nessuna operazione tecnica di riliquidazione, invece, è attesa per quelli maturati prima di tale data. Il Dl 223/2006 introduce, dunque, un tetto minimo sotto il quale il lavoratore non deve né pagare ulteriori imposte, né ha diritto ad un eventuale rimborso. Tuttavia, proprio quest’ultima previsione è quella che lascia i maggiori dubbi: il limite di 99 euro sembrerebbe, infatti, eccessivo se paragonato ai limiti di 12 euro che normalmente vengono applicati in altre tipologie di liquidazione (vedasi il modello 730 e il modello Unico).

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