TFR, indice di rivalutazione di maggio 2025

Pubblicato il 17 giugno 2025

L'ISTAT ha reso noto, con comunicato del 16  giugno 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al mese di maggio 2025 ed utile alla determinazione della rivalutazione del TFR.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, è stabilito in 121,2, in calo dello 0,1% rispetto ad aprile 2025, ma in crescita dell’1,4% rispetto a maggio 2024.

A maggio 2025 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2024 è pari a 1,248960%.

Rivalutazione TFR

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore subordinato ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR). Si tratta di una retribuzione differita in quanto matura nel corso del rapporto di lavoro e viene erogato al lavoratore solo in un momento successivo rispetto alla sua maturazione.

L’art. 2120, Codice Civile prevede che:

Escludendo la quota maturata nell’anno, il TFR è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa (da riproporzionare eventualmente in dodicesimi per i rapporti cessati nel corso dell’anno) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Adempimenti del datore di lavoro

Il trattamento di fine rapporto è costituito:

Il datore di lavoro è tenuto a:

Ai fini della rivalutazione va determinato il coefficiente di rivalutazione (tasso fisso dell’1,5% più 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati) da applicare al fondo TFR accantonato al 31/12 dell’anno precedente.

Imposta sostitutiva

Il valore della rivalutazione del TFR costituisce la base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del 17%, da pagare in due rate con modello F24, in acconto e a saldo, rispettivamente entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento (codice tributo 1712) e entro il 16 febbraio dell’anno successivo (codice tributo 1713).

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