Tfr, paga il Comune fallito

Pubblicato il 15 gennaio 2007

La Cassazione, con la sentenza n. 42 del 2007, nel respingere il ricorso di un Comune toscano, afferma che il dipendente di un ente comunale di consumo, fallito dopo la trasformazione in Spa (ex lege 68/1993), può rivolgersi direttamente all’ente locale per ottenere il pagamento del Tfr, senza aspettare la conclusione della procedura fallimentare. Precisamente, non sussiste nessuna deroga all’articolo 2362 del C. c., che prevede che in caso di insolvenza, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni societarie risultano essere in mano ad una persona fisica o giuridica, questa risponde in solidale con la società debitrice.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy